Condizioni Generali di Fornitura della Brufani Precision Mechanics Srl – Rev. 06 del 08 novembre 2022

I.   Accettazione del contratto

1. Tutti i rapporti di fornitura tra la Brufani Precision Mechanics Srl (di seguito denominata “Brufani”) e il Fornitore, ivi compresi quelli conclusi per via informatica o per comportamento concludente delle Parti saranno retti – oltre che dalle condizioni di volta in volta espresse nell’Ordine di Acquisto Brufani – dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare integralmente e senza eccezioni. Ogni altra relazione legale fra il Fornitore e la Brufani è altresì soggetta esclusivamente alle presenti Condizioni.

2. E’ espressamente esclusa l’applicabilità di eventuali condizioni generali di contratto del Fornitore nei rapporti di acquisto/fornitura con Brufani. Brufani non accetta termini e condizioni del Fornitore né tanto meno condizioni stampate o aggiunte sulle fatture che siano contrarie o differiscano dalle presenti Condizioni Generali e dalle condizioni dell’Ordine d’Acquisto, a meno di ns. formale e scritta accettazione. Le condizioni stipulate dal Fornitore così come ogni altro accordo intercorso saranno applicabili soltanto se confermate in forma scritta. In nessun caso l’accettazione o anche il pagamento delle merci o dei servizi sono da intendersi come riconoscimento o conferma implicita delle condizioni stipulate dal Fornitore.

3. Tutti i rapporti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, i Contratti di Acquisto e tutte le loro modifiche, gli accordi unilaterali, le dichiarazioni riguardanti i termini del contratto e tutte le altre dichiarazioni o avvisi si intendono regolati dalla legge italiana così come definito nel codice civile.

4. Brufani si riserva il diritto di revocare e di considerare nullo l’Ordine d’Acquisto fino a quando non gli sarà pervenuta accettazione o conferma scritta dell’Ordine stesso. Se entro 5 giorni lavorativi dalla data di emissione riportata nell’Ordine, Brufani non riceverà in forma scritta accettazione o conferma dell’Ordine da parte del Fornitore, l’esecuzione della fornitura da parte di quest’ultimo si intenderà, in ogni caso, come accettazione delle condizioni presenti nell’Ordine, delle presenti Condizioni Generali.

5. Nessun Ordine di Acquisto è da ritenersi valido senza la firma del Responsabile Acquisti Brufani in fondo allo stesso; si ritengono altresì validi gli ordini emessi via e mail, e per i quali sia stata emessa dal fornitore conferma d’ordine accettata anche sempre via mail da un incaricato della Brufani.

6. La conferma d’Ordine dovrà al minimo contenere per ogni bene contrattuale: prezzo, quantità e data di consegna.

II.   Definizioni

1. Nel contesto delle presenti Condizioni Generali le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito attribuito:
1.1. Per “Bene Contrattuale” è da intendersi qualsiasi prodotto o servizio oggetto di un Ordine di Acquisto Brufani.
1.2. Per “Conformità al Pattuito” o “Conforme al Pattuito”, con riferimento al Bene Contrattuale, deve intendersi:
1.2.1. Presenza di tutte le caratteristiche, qualità e capacità indicate o richiamate nell’Ordine di Acquisto, nonché, comunque, di tutte quelle attese a norma di legge; nonché
1.2.2. Idoneità alla particolare destinazione d’uso e/o di risultato indicata o richiamata nell’Ordine di Acquisto e, comunque, quella abitualmente attesa da Beni Contrattuali dello stesso tipo; nonché Conformità del Bene Contrattuale e dei processi per il suo sviluppo e/o la sua produzione rispetto a tutti i disegni, cicli di produzione, specifiche e normative tecniche, modelli, disposizioni forniti e indicati dalla Brufani nonché alle disposizioni di legge ivi comprese quelle applicabili in materia di tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente; nonché
1.2.3. Assenza di qualsiasi altro vizio o Difetto.
1.3. Per “Difetto” o “Difettoso” deve intendersi qualsiasi non conformità del Bene Contrattuale rispetto a uno o più punti di Conformità al Pattuito elencati in precedenza.

III.   Obblighi e Modifiche Contrattuali

1. Il Fornitore assume nei confronti di Brufani la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dall’Ordine di Acquisto.

2. Il Fornitore si dovrà accertare che, in tempo utile, abbia ottenuto tutte le informazioni relative per adempiere le consegne stabilite e agli obblighi contrattuali. Il Fornitore dovrà altresì indicare alla Brufani un riferimento aziendale (indirizzo e-mail) come collettore delle informazioni e dei documenti ufficiali relativi all’Ordine d’Acquisto.

3. L’Ordine d’Acquisto e/o la sua esecuzione non sono cedibili da parte del Fornitore, neppure parzialmente salvo preventiva approvazione scritta

4. Il Fornitore garantisce che il Bene Contrattuale includa tutte le prestazioni richieste per un suo utilizzo corretto, sicuro ed economico; garantisce inoltre che i Beni Contrattuali siano adatti per l’utilizzo progettato e aderiscano allo stato dell’arte e che, nello sviluppo degli stessi, siano state effettuate o, ove nel caso saranno effettuate, tutte le prove, i controlli e le omologazioni necessari a verificare, certificare e garantire la Conformità al Pattuito del Bene Contrattuale. Il Fornitore si obbliga a fornire a Brufani, qualora richiesta nell’Ordine di Acquisto, opportuna certificazione scritta di quanto precede.

5. Il Fornitore garantisce di trattare il proprio personale dipendente con dignità e rispetto, evitando qualsiasi forma anche indiretta di violenza fisica o morale; di applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolgono le attività; nonché di adempiere gli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore nel luogo dell’attività; di non impiegare nel processo di svolgimento delle attività sia diretto che indiretto, alcuna persona di età inferiore a quella minima stabilita dalla legislazione vigente nel Paese in cui si svolgono le attività; di non utilizzare forme di lavoro forzato o obbligatorio, svolto, cioè, da soggetti sotto la minaccia di una pena qualsiasi e per la cui esecuzione non si siano offerti spontaneamente (soggetti reclusi, ecc.); di garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre e di applicare le leggi e i regolamenti previsti nel luogo dell’attività al fine di prevenire incidenti e danni alla salute e all’ambiente che possano verificarsi durante lo svolgimento della commessa o in conseguenza di esso. Brufani avrà il diritto di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio tendente a verificare il rispetto delle obbligazioni disposte nel presente paragrafo sia da parte del fornitore che di eventuali sub fornitori e di risolvere immediatamente il contratto in caso di violazioni.

6. Nel trasportare e consegnare i Beni Contrattuali, il Fornitore osserverà tutte le relative leggi in materia, in particolare quelle riguardanti il trasporto di materiali e merci pericolose, la protezione dell’ambiente e la prevenzione degli incidenti. Il Fornitore inoltre si comporterà conformemente alle specifiche legislazioni riguardanti la medicina e la sicurezza del lavoro generalmente riconosciute così come secondo le nostre normative aziendali. Il Fornitore è tenuto anche ad informare di tutti i permessi o requisiti governativi e/o internazionali che possano essere stati richiesti per l’importazione e l’utilizzazione degli articoli trasportati.

7. Brufani è autorizzata a richiedere modifiche al Fornitore nella progettazione e nella costruzione dei Beni Contrattuali forniti, a condizione che il Fornitore possa ragionevolmente esserne messo a conoscenza in anticipo per soddisfare tali richieste in tempo utile. Il Fornitore effettuerà tali modifiche in un periodo ragionevole di tempo. Come conseguenza di tali modifiche, saranno messi a punto accordi reciprocamente approvati, in particolare riguardo ai costi ridotti o supplementari e alle date di consegna modificate.

8. Il Fornitore in caso di forniture di prodotti a proprio marchio, dovrà assicurare, per un periodo di anni dieci (10) successivi al termine del rapporto di fornitura e sulla base di termini e condizioni ragionevoli, di essere in grado di offrire i Beni Contrattuali oggetto della fornitura.

9. Il Fornitore, nel caso di sopraggiungente obsolescenza del materiale oggetto della fornitura o di componenti dello stesso, dovrà notificare ciò alla Brufani almeno 8 mesi prima della data presunta di fine disponibilità del prodotto.

IV.   Obblighi per forniture aeronautiche

1. L’emissione dell’ordine da parte di Brufani sottintende approvazione del processo di produzione del Fornitore (utilizzato per le forniture Brufani), cosi come verificato in fase di qualifica effettuata da personale Brufani o come approvato da certificazioni di Enti terzi o del cliente finale della Brufani; ogni modifica al processo deve essere preventivamente comunicata a Brufani e se ricorrono gli estremi, esibiti i relativi certificati di Ente terzo o di approvazione del cliente finale.

2. Per quanto al punto precedente, anche il personale direttamente coinvolto nel processo o che influenza la qualità finale dello stesso, deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal tipo di processo svolto e qualificato con certificazione rilasciata da Ente terzo o dal cliente finale della Brufani, oppure con qualifica interna e dichiarati a Brufani in fase di qualifica.

3. Il sistema qualità del Fornitore deve essere costantemente aggiornato in accordo alle normative richieste o alle certificazioni esibite in fase di qualifica; eventuali aggiornamenti, ritiri o sospensioni, o eventi di qualsiasi genere che possano compromettere la conformità del prodotto fornito agli accordi pattuiti deve essere immediatamente e senza indugio alcuno comunicato alla Brufani.

4. Il Fornitore si impegna alla corretta e puntuale identificazione e stato di revisione di specifiche, disegni, requisiti di processo, istruzioni per ispezioni/verifiche e altri dati tecnici significativi, verificando quanto in suo possesso con quanto riportato su ordine e specifiche eventualmente allegate e dando immediata comunicazione a Brufani in caso di discrepanze.

5. Il Fornitore si impegna al rispetto puntuale del progetto, alla effettuazione di prove, ispezioni, verifiche con tecniche statistiche per l’accettazione del prodotto secondo quanto stabilito nel suo processo di produzione approvato o quanto riportato nell’ordine o specifiche allegate; il Fornitore dichiara di accettare le istruzioni di accettazione applicate dalla Brufani relative agli elementi critici/ caratteristiche chiave indicati nei documenti di acquisto.

6. Laddove ricorrono le condizioni, il Fornitore si impegna al rispetto delle condizioni di produzione utilizzate per la realizzazione di campioni approvati da Brufani e chiedere preventiva autorizzazione in caso di necessita od opportunità di qualsiasi cambiamento.

7. La conformità del prodotto fornito ai requisiti dell’ordine e del presente capitolato deve essere sempre dichiarata sul DDT e/o su specifica certificazione/dichiarazione se richiesta su ordine o specifica allegata allo stesso.

8. Eventuali prodotti non conformi restituiti a Brufani per qualsiasi motivo devono essere identificati con cartellino rosso indicante la tipologia e se possibile anche la posizione della non conformità. I pezzi non conformi devono essere dichiarati su DDT

9. Il processo utilizzato per la produzione deve essere mantenuto inalterato per come approvato ed eventuali modifiche anche in termini di cambio sub fornitori, modifiche del sito di produzione, devono essere preventivamente autorizzati.

10. Il fornitore deve obbligatoriamente trasferire agli eventuali subfornitori facenti parte della catena di fornitura (approvati preventivamente) tutti i requisiti previsti in questo documento o nello specifico ordine.

11. Il Fornitore deve obbligatoriamente mantenere le registrazioni del processo produttivo per un tempo minimo previsto dalla tipologia di produzione richiesto dalle norme di settore applicabili (al momento 30 anni) ed al sicuro da eventuali perdite accidentali o deterioramenti.

12. Il fornitore si impegna a garantire con un preavviso minimo il diritto di accesso da parte nostra, del cliente e delle autorità preposte alle aree pertinenti di tutti i siti, coinvolti nell’attività commissionata e a tutte le autorizzazioni e registrazioni applicabili alle forniture da noi commissionate.

13. Il fornitore si impegna a garantire il rispetto di eventuali requisiti speciali indicati su specifico ordine o documentazione allegata.

14. Il fornitore si impegna ad utilizzare nel processo di produzione di interesse della Brufani solo sub fornitori approvati da Brufani stessa e/o indicati nelle certificazioni di Enti terzi e/o approvati dal cliente finale.

15. Il fornitore si obbliga ad attuare tutte le azioni necessarie ad evitare uso di parti contraffatte di qualsiasi natura (a solo titolo indicativo ma non esaustivo: parti non conformi, parti non corrispondenti al lotto di produzione dichiarato, dichiarazioni o certificazioni inesatte, materiali non conformi, prodotti non originali).

16. Il fornitore si impegna a rispettare per se e per tutti i propri collaboratori il divieto di contravvenire al rispetto dei requisiti applicabili inclusi quelli del cliente finale se applicabile.

17. Il fornitore si impegna al puntuale rispetto dei requisiti di pulizia, a proteggere i prodotti, evitare in modo assoluto la contaminazione dei prodotti da qualsiasi impurità o circostanza che possa comprometterne la qualità, l’affidabilità e la sicurezza in condizioni d’uso.

18. La conservazione dei documenti che dimostrano la validità del processo, la rintracciabilità delle parti e di tutte le lavorazioni deve essere garantita in modo adeguato dal Fornitore; ogni eventuale circostanza che possa compromettere questo requisito deve essere immediatamente comunicata alla Brufani.

V.   Prezzi/Pagamenti

1. I prezzi indicati nell’Ordine sono fissi ed invariabili in tutto l’arco del periodo contrattuale di validità dell’Ordine di Acquisto. Essi si estendono anche a ordini aperti.

2. Se non altrimenti stabilito, il pagamento avverrà secondo le condizioni stabilite nel relativo Ordine d’Acquisto. Se non diversamente stabilito il pagamento avverrà mediante bonifico bancario.
Il termine di scadenza pagamento è computato:
* dal termine delle prestazioni conformemente al contratto d’Ordine e
* dal ricevimento di relativa e verificata fattura.
Se la merce fatturata venisse ricevuta in un periodo successivo alla data di emissione fattura, la data di ricevimento merce sarà considerata in sostituzione della data di emissione fattura.
Qualora venisse ricevuta ed accettata una consegna in anticipo rispetto alla data concordata il periodo di pagamento verrebbe computato dalla data di consegna concordata.

3. Le fatture devono essere intestate a:

Brufani Precision Mechanics Srl
Via dei Platani 34/36
06083 Bastia Umbra

e devono tassativamente menzionare:
* Coordinate bancarie complete (n° Conto Corrente, codici ABI, CAB, CIN, IBAN, BIC) del Fornitore;
* Relativo Numero di Ordine d’Acquisto Brufani (da riportare anche in bolla accompagnatoria), riferimento part number, descrizione e numero di pezzi, prezzo unitario e totale, unità di misura.
* Numero del Documento di Trasporto cui si riferisce.

Fatture incomplete o non corrette non saranno processate senza alcuna responsabilità da parte Brufani per il ritardo del corrispettivo pagamento.

4. Il Fornitore non è autorizzato a cedere, sotto qualsiasi forma, un pagamento dovuto da Brufani o crediti derivanti da fornitura a terzi e di fare esigere tale pagamento da terzi.

5. Quotazioni, prove e campionature sono da considerarsi esenti da pagamento e non costituiscono alcun vincolo di successivi Ordini.

6. In mancanza di espliciti accordi, non sono garantiti riconoscimenti economici per lavori su quotazioni, progetti, visite, ecc.

7. Brufani avrà facoltà di sospendere, a titolo cautelare, il pagamento di propri debiti verso il Fornitore fino a concorrenza degli importi eventualmente addebitati da Brufani al Fornitore a titolo di penale o altro e ciò fino a definizione delle voci non ancora accettate dal Fornitore e salva estinzione mediante compensazione o altra modalità di pagamento una volta che le partite siano state definite.

8. Il pagamento della fattura non costituisce implicita accettazione dei Beni Contrattuali.

VI.   Modalità e Termini di consegna

1. In assenza di ogni altro accordo esplicito, luogo finale dell’adempimento di tutte le consegne e prestazioni è la sede della Brufani in Bastia Umbra (PG) – Via dei Platani 34/36.

2. Per ogni Ordine si applicheranno le disposizioni Brufani relative a mezzo di trasporto e luogo di consegna contenute nell’Ordine stesso secondo la versione Incoterms più recente e presso un luogo stabilito da Brufani; a meno di accordi diversi, le condizioni di resa includeranno l’imballaggio, la protezione e la custodia della merce.

3. Ogni spedizione dovrà includere una bolla o nota di consegna che elenchi numero colli, pesi, items, descrizioni, unità di misura, quantitativi, numero d’Ordine Brufani, nome del Fornitore, data di spedizione. Se alcune di queste informazioni dovessero risultare mancanti, i conseguenti ritardi nell’accettazione dei Beni saranno completamente imputati al Fornitore e gli stessi saranno considerati come Non Conformi al Pattuito. La Brufani sarà altresì autorizzata a non accettare Beni che non siano accompagnati da bolle o note di consegna complete di tutti i dati sopra richiesti.

4. Brufani o il destinatario indicato da Brufani devono essere avvisati almeno 24 ore prima riguardo il giorno della prevista spedizione o della messa a disposizione del Bene per il ritiro presso il luogo stabilito.

5. La consegna dei Beni dovrà tassativamente avvenire tra le ore 8:00 e le 12.30 e le 14.30 e le 18.00 dei giorni lavorativi. Ogni consegna effettuata al di fuori di questo orario potrà essere rifiutata se non precedentemente concordata.

6. Il Fornitore informerà Brufani o il destinatario indicato da Brufani in tempo utile circa dimensioni, peso e volumi della spedizione prevista.

7. Le merci devono essere imballate e protette conformemente alle pratiche in uso, ed in particolare secondo le disposizioni richiamate nell’ordine.

8. Il Fornitore, là dove sia previsto dalle condizioni di resa dell’Ordine di Acquisto, è tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti alla spedizione e al trasferimento del Bene.

9. Il Fornitore, per parti soggette a scadenza temporale, è obbligato a spedire le merci con una vita residua della merce (pari alla differenza tra data di scadenza e data spedizione) non inferiore al 75% della vita originaria della merce (pari dalla differenza tra data di scadenza e data produzione). Se nessuna indicazione di scadenza temporale è indicata, la data di produzione della merce non può essere superiore ai due anni passati.

10. Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa della merce consegnata, sia rispetto a quanto pattuito, sia rispetto a quanto dichiarato nel documento di trasporto. Brufani declina ogni responsabilità per l’immediato riscontro di eventuali Difetti su Beni forniti in eccedenza o in anticipo rispetto alle condizioni contrattuali, anche se detti Beni fossero stati provvisoriamente accettati dai nostri magazzini. Nel caso in cui risulti una non conformità quantitativa dei Beni Contrattuali rispetto al programma di consegne pattuito o a quanto richiesto nell’Ordine di Acquisto, Brufani, fermi restando i diritti previsti dal punto VI.4, avrà le seguenti facoltà:
* Respingere gli eventuali quantitativi della spedizione/prestazione risultati eccedenti o, a sua discrezione, l’intera spedizione/prestazione risultata deficiente o eccedente, con facoltà, ove il Fornitore non provveda all’immediato ritiro, di provvedere alla rispedizione a spese e a rischio del Fornitore;
* Pretendere che il Fornitore provveda immediatamente alla spedizione /prestazione del quantitativo mancante, essendo inteso che ogni maggior onere o spesa per l’integrazione urgente dell’ammanco saranno ad esclusivo carico del Fornitore.
I reclami Brufani per l’esercizio delle facoltà previste dal presente punto dovranno essere comunicati al Fornitore entro 30 giorni lavorativi dalla data dell’avvenuto ricevimento.

11. Si potranno accettare consegne parziali solo dopo espliciti accordi.

12. Qualora l’imballo fornito sia stato fatturato e possa essere riciclato, se restituito dovrà essere riaccreditato al 100% del valore fatturato tramite emissione nota credito da parte del Fornitore.

13. Qualora il destinatario indicato per la consegna sia diverso dalla Brufani, sarà cura del Fornitore verificare preventivamente che:
13.1. Siano soddisfatti tutti i requisiti indicati nell’ordine di acquisto;
13.2. Il destinatario sia disponibile al ricevimento merci negli orari e nelle date previsti di consegna, e che
13.3. Sia inviata al Buyer di riferimento, contemporaneamente alla spedizione:
* Copia del documento di trasporto contenente riferimenti a numero Ordine d’Acquisto Brufani, part number Brufani, descrizione e numero di pezzi in consegna con relativa unità di misura;
* Copia dei certificati o dei documenti richiesti in ordine.
Non sarà possibile consegnare ad un destinatario diverso dalla Brufani merci richieste come prototipo o campionatura o con richiesta FAI (First Article Inspection).

VII.   Date di Consegna

1. I termini di consegna confermati e concordati sono mandatari.

2. Il requisito della data o del termine di consegna sarà ritenuto soddisfatto se la Brufani o il destinatario determinato dalla nostra azienda, avrà ricevuto i Beni Contrattuali nel giorno e nel luogo concordato.

3. Il Fornitore, non appena avuta conoscenza, dovrà comunicare in forma scritta qualsiasi ritardo nella consegna. Il Fornitore dovrà anche indicare i motivi causa di tale ritardo e la relativa nuova previsione di consegna. Se il motivo di tale ritardo è fuori controllo del Fornitore (vedere punto XII), il Fornitore potrà invocare tale motivo soltanto se lo stesso ha adempiuto il relativo obbligo di informazione a tempo debito.

4. In qualsiasi caso di mancato rispetto dei termini di consegna/prestazione del Bene contrattuale non dovuto a causa di forza maggiore (vedere punto XII), Brufani, avrà diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

5. Se le merci sono consegnate in anticipo rispetto a quanto stabilito, Brufani si riserva il diritto di ritornare le merci stesse indietro a spese del Fornitore. Se le merci consegnate in anticipo non vengono ritirate, saranno immagazzinate a spese e rischio del Fornitore fino al termine concordato di consegna. Per il relativo pagamento riferirsi al punto V.

VIII.   Informazioni Confidenziali

1. Il Fornitore:
* Dovrà mantenere strettamente riservate tutte le informazioni, comprendenti senza limitazioni disegni, documenti, comunicazioni, know how, campionature, dispositivi di produzione, modelli, attrezzature, (collettivamente chiamate “informazioni”),
* Non può mettere tali informazioni a disposizione di terzi (sub-fornitori compresi) senza consenso scritto della Brufani e non può usare tali informazioni per scopi diversi da quelli necessari per espletamento dell’ordine o concordati da Brufani.
Questi obblighi si applicano senza alcuna limitazione anche alle copie ed ai duplicati salvo il caso in cui si debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubblica autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto.
Questo obbligo di riservatezza non si applica invece alle informazioni:
* Che il Fornitore già aveva ottenuto legittimamente in tempi in cui non era soggetto ad alcun obbligo confidenziale,
* Che il Fornitore in un secondo tempo ottiene legittimamente senza essere obbligato a mantenere tali informazioni confidenziali,
* Che sono o sono diventate generalmente note senza prevedere alcuna rottura del contratto da una delle due parti, per l’utilizzo indipendente per le quali il Fornitore ha ricevuto il permesso.

2. Il Fornitore non può fare pubblicità del relativo rapporto di fornitura senza precedente consenso scritto della Brufani. Brufani si riserva tutti gli altri diritti (quali il copyright) alle informazioni. Copie o duplicati delle informazioni possono essere prodotte soltanto con il precedente consenso scritto della Brufani. Ogni diritto sulle copie passa a Brufani nel momento stesso in cui tali copie sono generate.

3. Il Fornitore acconsente a conservare a proprie spese tutti i documenti ed altri oggetti, comprese le copie di ciò, che sono state messe a disposizione del Fornitore, a mantenerle in stato perfetto, ad assicurare il loro valore e a restituirle o a distruggerle, in ogni caso su richiesta Brufani. Il Fornitore non ha alcun diritto a mantenere il possesso di tali oggetti o loro copie non autorizzate. Il Fornitore dovrà confermare la restituzione o la distruzione completa dell’oggetto relativo in forma scritta.
La conservazione della documentazione è definita in fase di stipula del contratto in termini di:
– Modalità di conservazione
– Durata e responsabilità
– Disponibilità alla consultazione trasmissione in tempo reale da parte di Brufani o del cliente finale
– Trasmissione dei requisiti alla catena di sub fornitura previa autorizzazione della Brufani
– Altro eventuale…
In caso di mancata specificazione in fase contrattuale:
– I fornitori che hanno sistemi qualità certificati, o che utilizzano per le nostre forniture processi certificati (es: NADCAP) devono conservare le registrazioni e la documentazione in generale come livello minimo quella prevista dalla certificazione stessa.
– Per i fornitori qualificati dal cliente finale, è richiesto il rispetto delle modalità richieste dal cliente finale.
– Laddove non siano specificati requisiti, si fa riferimento alla prassi in uso nel settore ed al criterio del “buon padre di famiglia”.

4. Se il Fornitore verrà meno ad almeno uno dei relativi obblighi disposti ai punti VIII.1, VIII.2, VIII.3, sarà immediatamente dovuto il pagamento a Brufani di una penalità contrattuale di euro 2.500 per ogni mancato obbligo. Il Fornitore manterrà comunque il diritto di far determinare tale penalità contrattuale tramite una decisione legale. Eventuali danni o azioni legali saranno compensati solo parzialmente col pagamento di tale penalità contrattuale.

IX.   Controllo/ Garanzia/ Gestione Beni Non Conformi

1. La politica della Brufani è quella di utilizzare solo parti completamente e pienamente corrispondenti ai suoi requisiti. Di conseguenza, nel caso di individuazione di particolari non conformi, Brufani adotterà tutte le azioni necessarie per impedire che queste parti vengano utilizzate nei suoi prodotti.

2. Responsabilità Fornitore
a) Il Fornitore sorveglierà ed è sempre responsabile della qualità dei Beni e Servizi oggetto della fornitura
b) Il Fornitore secondo l’art.1490 del Cod. Civile garantisce i Beni Contrattuali consegnati/erogati come totalmente Conformi al Pattuito e, comunque, esenti da Difetti, per un periodo totale di 12 mesi dalla consegna.
c) A meno di leggi mandatarie che obblighino diversamente, il Fornitore è responsabile per i Difetti che si presentino entro 12 mesi dalla data di consegna o dalla data di accettazione, se tale accettazione fosse richiesta come aspetto di legge o di accordo.
d) Il Fornitore è responsabile di tutti i danni, costi e spese derivati, direttamente o indirettamente, dai Difetti.
e) Nel caso in cui solo una parte di una spedizione sia stata trovata Difettosa, il Fornitore sarà responsabile dei costi per i controlli dei Beni Contrattuali ricevuti che eccedono i consueti standard di controllo. Il precedente punto si applica inoltre ai controlli completi o parziali della spedizione successiva.
f) Se il Fornitore si serve di terzi per effettuare delle prestazioni, il Fornitore sarà giudicato responsabile di questi terzi così come per qualunque altra persona/società impiegata nell’effettuazione dell’obbligo contrattuale.
g) Tutti i precedenti punti si applicano qualora non sia dimostrata una negligenza da parte della Brufani nello stoccaggio, utilizzo, handling, del Bene risultato difettoso.

3. Controllo dei Beni Contrattuali e Comunicazioni sulla Difettosità
a) Il controllo dei prodotti è eseguito come definito dai requisiti di controllo della Brufani in genere entro 3 gg lavorativi salvo quanto diversamente stabilito per situazioni particolari.
b) Cambiamenti riguardo alle condizioni contrattuali stabilite precedentemente richiedono il consenso scritto preliminare della Brufani.
c) Se il Fornitore ha dubbi riguardo qualsiasi aspetto del tipo di fornitura richiesto, deve comunicarlo in forma scritta immediatamente.
d) Il Fornitore deve conservare registrazioni scritte di tutte le merci consegnate, tali dati dovranno riportare quando, come e da chi la fabbricazione delle merci consegnate è stata dichiarata e assicurata esente da Difetti. A meno di requisiti contrattuali diversamente stabiliti da clienti Brufani o da accordi formalizzati, queste registrazioni devono essere mantenute almeno per 5 anni salvo quanto riportato art IV per forniture aereonautiche. Il Fornitore obbligherà di conseguenza i propri relativi subfornitori.
e) Brufani controllerà immediatamente le merci ricevute verificando solo i Difetti esternamente apparenti e le differenze esternamente apparenti nell’identificazione del prodotto o nel volume/quantità. Brufani invierà avviso al Fornitore del rilevamento di tali Difetti nel minor tempo possibile.
f) Brufani effettuerà un esame in percentuale dei Beni consegnati. Una volta che un Difetto è stato identificato, Brufani sarà autorizzata a restituire l’intero lotto o l’intera spedizione. Brufani si riserva il diritto di condurre controlli supplementari sulle merci ricevute.
g) Per i Difetti riscontrati in una fase successiva all’accettazione del Bene/Servizio e riconducibili comunque alla fornitura dello stesso, Brufani invierà l’avviso di tali Difetti non appena essi siano stati rilevati nel corso dell’utilizzo ordinario. Riguardo tale aspetto, il Fornitore rinuncia con ciò al diritto di reclamare che i Difetti sono stati comunicati troppo in ritardo.
h) Le deviazioni dai requisiti di qualità richiesti, non appena identificate, saranno tempestivamente comunicate al fornitore tramite invio di Rapporto di Non Conformità / Azione Correttiva (RNC/RAC) o altra forma equivalente.

4. Risoluzione della Difettosità
In relazione a Difetti o non Conformità al Pattuito rilevati nel periodo fra la consegna dei Beni Contrattuali e la scadenza della garanzia di cui al punto IX.2.2, Brufani, fatto, in ogni caso, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, avrà a sua scelta le seguenti facoltà anche cumulative:
4.1. Pretendere l’immediata sostituzione gratuita dei Beni Contrattuali riscontrati Difettosi da Brufani con Beni Contrattuali Conformi al Pattuito;
4.2. Pretendere l’immediata rilavorazione o riparazione dei Beni Contrattuali riscontrati Difettosi da Brufani per renderli Conformi al Pattuito, con la contemporanea messa a disposizione, se possibile, di Brufani di beni sostitutivi provvisori.
In tali 2 precedenti casi:
* I Beni non conformi devono essere sostituiti o rilavorati con la massima tempestività (2 giorni lavorativi escluso trasporto); qualora il Fornitore riscontrasse l’impossibilità della immediata sostituzione o riparazione dei Beni, oltre a darne tempestiva comunicazione alla Brufani (2 giorni lavorativi dal ricevimento), si impegnerà per ridurre al massimo i normali tempi di fornitura;
*Deve essere allegato report di controllo per i Beni sostitutivi o rilavorati;
*La Spedizione dei Beni sostitutivi o rilavorati deve essere accompagnata da DDT indicante Sostituzione in Garanzia o Reso in Garanzia, P/N e Riferimento al n° RNC Brufani.
4.3. Affidare a terzi la suddetta riparazione, a spese e rischio del Fornitore. Respingere o restituire i Beni contrattuali, addebitando al Fornitore il relativo prezzo di fornitura e i maggiori costi incorsi per la sostituzione con prodotti alternativi reperibili sul mercato.
4.4. Rimediare o riparare internamente la Difettosità qualora:
* La sicurezza sul lavoro fosse minacciata, o
* Ci fosse un pericolo di danni insolitamente alto, o
* Il Fornitore non fosse in grado di riparare o sostituire il Bene Contrattuale in tempo utile allo scopo di soddisfare le esigenze di consegna o di prevenire fermi produttivi. I costi sostenuti come conseguenza di tali azioni correttive intraprese in una delle precedenti circostanze saranno sostenuti interamente dal Fornitore.
4.5. Risolvere, con effetto immediato, il rapporto contrattuale con il Fornitore di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell’art.1456 Cod.Civ. mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore. Se il Fornitore non adempierà ai suoi obblighi successivi a tale scelta, o se la modifica o la sostituzione non dovessero risultare prive di Difetti, Brufani sarà immediatamente autorizzata alla cancellazione parziale o totale dell’Ordine e alla richiesta di rimborsi per le spese sostenute e compensazione dei danni.

5. Rimborso della Difettosità
a) Il Fornitore rimborserà i costi Brufani e i costi del cliente di Brufani sostenuti per situazioni legate o connesse a responsabilità di Difetti del Bene fornito anche quando tali costi siano stati sostenuti allo scopo di evitare, prevenire o mitigare danni futuri (per esempio richiami di prodotto o rilavorazioni c/o cliente).
b) Il Fornitore rimborserà tutti i costi che Brufani sarà costretta a sopportare a causa della responsabilità contrattuale verso i suoi clienti qualora tali costi siano risultanti da Difetti del Bene consegnato dal Fornitore.
c) Il Fornitore, durante il corso del rapporto di fornitura, può effettuare un’assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità di cui al punto VIII. Su richiesta il Fornitore fornirà prova di tale copertura.
d) I costi della Non Conformità verranno addebitati in funzione del costo effettivo totale sostenuta dalla Brufani per la sua gestione.
e) Il Bene dichiarato non conforme e scartato sarà a disposizione presso lo stabilimento Brufani per essere visionato o ritirato a spese del Fornitore fino a 30 giorni lavorativi dalla data della prima comunicazione dell’avvenuto riscontro. Dopo tale data, non ricevendo nessuna disposizione in merito da parte del Fornitore, il Bene verrà rottamato.
f) Per tutto ciò che riguarda deviazioni di conformità dichiarate, richieste di concessione, certificazione del Bene fornito e risposta alla Richiesta di Azioni Correttive, il Fornitore dovrà seguire le disposizioni indicate dalla Brufani .

X.   Materiali, imballaggi e strumentazione forniti da Brufani

1. Materiali, parti, contenitori, imballaggi speciali, attrezzature, strumenti di misura e di controllo, sostanze o articoli simili (denominati “accessori”) rimangono di proprietà Brufani anche quando vengano temporaneamente ceduti al Fornitore per l’esecuzione ottimale del Bene.

2. Gli accessori possono essere copiati o duplicati soltanto con il previo consenso scritto Brufani. Le copie o i duplicati diventano di proprietà Brufani quando tali copie sono generate.

3. Il Fornitore non avrà alcun diritto di proprietà di qualunque tipo sugli accessori.

4. Né gli accessori né una loro copia o duplicato possono essere messi a disposizione di terzi (includendo i subfornitori) senza precedente consenso scritto Brufani e non possono essere usati per scopi diversi da quello concordato.

5. Tali oggetti rimarranno di proprietà della Brufani e dovranno essere restituiti a lavoro ultimato in buono stato di conservazione, al contrario saranno addebitati al Fornitore a prezzo di costo.

XI.   Attrezzature

1. A meno di accordi diversamente concordati, la Brufani detiene la piena proprietà o la compartecipazione delle attrezzature nella misura in cui abbia contribuito ai costi provati per le attrezzature stesse utilizzate nella fabbricazione delle merci fornite.

2. Le attrezzature rimarranno in prestito d’uso al Fornitore. Il Fornitore richiederà il consenso Brufani per disporre (nel senso legale o effettivo del termine) delle attrezzature, per spostare l’allocazione delle attrezzature o per inabilitare permanentemente le attrezzature.

3. Il Fornitore identificherà, se possibile, le attrezzature come di proprietà o comproprietà Brufani.

4. Il Fornitore sopporterà i costi per la manutenzione, la riparazione e la sostituzione delle attrezzature stesse durante il periodo di utilizzo.

5. Il Fornitore deve utilizzare le attrezzature compartecipate esclusivamente allo scopo di produrre le merci a Brufani fornite.

6. Dopo la conclusione della consegna, se richiesto espressamente dalla Brufani il Fornitore deve restituire immediatamente le attrezzature.

7. L’obbligo del Fornitore di restituire le attrezzature si applicherà inoltre nel caso di insolvenza contrattuale da parte del Fornitore e nei casi di interruzioni di lunga durata del rapporto di fornitura o di impossibilità di consegna. Il Fornitore assicurerà le attrezzature per gli scopi accordati o, in assenza di tale accordo, per le necessità del cliente.

XII.   Cause di forza maggiore/ Lunga impossibilità di consegna

1. Tumulti, atti del governo, catastrofi ambientali e qualsiasi altro evento che sia imprevedibile e non preventivabile esenta sia Brufani che il Fornitore dagli obblighi contrattuali, in ogni caso per il tempo durante il quale la forza maggiore si manifesti ed entro la portata dei suoi effetti impedenti.

2. La parte influenzata dall’evento di forza maggiore deve immediatamente e precisamente informare l’altra parte e adottare tutti gli sforzi, entro i limiti di quello che può essere ragionevolmente previsto, per limitare gli effetti di tali eventi. La parte influenzata dall’evento di forza maggiore deve altresì informare l’altra parte senza eccessivo ritardo della conclusione dell’evento di forza maggiore o dei suoi effetti.

3. E’ espressamente inteso che la circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata dal Fornitore qualora essa intervenga dopo la scadenza del termine di consegna e che gli scioperi a livello aziendale o locale e le altre turbative delle relazioni industriali, così come le inadempienze dei fornitori o dei sub-fornitori non costituiscono mai causa di forza maggiore.

4. Nei casi di: forza maggiore o comunque un’incapacità di lungo periodo nel consegnare, cessazione dei pagamenti, apertura di un procedimento di insolvenza, rifiuto di aprire gli atti di insolvenza dovuto a beni insufficienti, o inizio di atti simili, riguardanti una delle parti, l’altra parte sarà autorizzata ad annullare in qualunque momento, mediante avviso scritto, il contratto riguardante la parte non ancora effettuata. Se uno degli eventi precedenti si presentasse nei riguardi del Fornitore, il Fornitore stesso adopererà i suoi migliori sforzi per cercare di spostare la fabbricazione dei Beni Contrattuali verso Brufani o verso terzi; tale supporto includerà l’assegnazione delle autorizzazioni e dei diritti di proprietà intellettuale nella misura in cui tali diritti si rendano necessari per la fabbricazione dei relativi Beni.

XIII.   Varie

1. Ogni rapporto contrattuale, Ordine d’Acquisto, e le presenti Condizioni Generali saranno governati dalle leggi della Repubblica Italiana e dalla convenzione Europea sui contratti per la vendita internazionale delle merci e dei servizi (CISG).

2. Brufani avrà il diritto di risolvere, di pieno diritto, il rapporto contrattuale nascente dall’Ordine di Acquisto in qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta indirizzata al Fornitore, manifestando la propria volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, in caso di inadempimento di una o più delle obbligazioni di cui ai punti III.3, III.5, VI.4, VII.4, VIII.4.

3. Il Fornitore di prodotti aeronautici consentirà libero accesso presso i suoi stabilimenti di produzione dei Beni Contrattuali a rappresentanti Brufani, suoi Clienti e autorità o enti governativi e di sorveglianza.

4. Se un punto specifico di queste Condizioni Generali è o diventa non valido, i termini e le condizioni restanti rimarranno validi.

5. Per ogni controversia la legislazione vigente è quella italiana e il foro competente è il Tribunale di Perugia, essendo, tuttavia, riservata alla Brufani la facoltà di agire, a sua scelta, innanzi al Giudice del luogo in cui si trova la sede legale del Fornitore o presso qualunque altra giurisdizione competente.

6. Il Fornitore acconsente, ai sensi dell’art 7 Regolamento UE 2016/679, nonché a tutti gli effetti di cui al medesimo regolamento e del d.lgs italiano di modifica del d.lgs 193/2006 la medesima legge, a che i propri dati personali siano oggetto di trattamento da parte di Brufani, compresa l’eventuale comunicazione a terzi, e a che detto trattamento avvenga nel pieno rispetto delle disposizioni della citata legge e della normativa vigente sulla tutela dei dati personali.

Brufani Precision Mechanics Srl.